Quali tasse e imposte devo pagare sui guadagni generati con il Forex ?

La tassazione sul forex, e più in generale sugli investimenti, nel mondo non è uguale ovunque. Sia la tipologia che il regime (possibilità ad esempio di esonero per certe operazioni o definiti importi, ecc), dipendono infatti dalle leggi fiscali applicate in ciascuno Stato.

Per quanto riguarda l’Italia, nel corso degli anni sono state apportate alcune modifiche legate soprattutto ai criteri di definizione della base imponibile da valutare, dell’importo dei proventi, delle aliquote, ecc. Vediamo quindi quale è stata l’evoluzione, fino ad arrivare alla situazione dettata nel 2019, fermo restando che è sempre consigliabile consultare il proprio commercialista.

Possiamo comunque dire che la situazione riguardo le tasse sui profitti forex è il frutto di una serie di modifiche delle quali facciamo una breve cronologia ricordando che in alcuni casi si sono sovrapposte, in altre integrate ed in altre ancora sostituite. Prima di passare agli aspetti normativi ricordiamo che nel 2019 l’imposta sostitutiva dei redditi applicata al trading è pari al 26%.

tassazione forex

Indice articolo

Risoluzione n.67/E del 2010

Il punto fermo, secondo il Fisco Italiano, è che le plusvalenze derivanti anche dal trading forex (ovvero su valute), rientrano nella categoria delle “plusvalenze di natura finanziaria”. Tuttavia con questo primo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate era stato specificato che la tassazione si verificava solo se la giacenza complessiva del conto corrente in valuta era superiore a 51.6645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi (vedi dpr 22/12/1986 917 art. 67 comma 1 lett c-ter e comma 1-ter).

In quest’ottica vi è anche l’obbligo di inserire le plusvalenze realizzate nel modello UNICO, e la base imponibile calcolata sottraendo il costo della valuta (il cambio storico calcolato secondo il criterio LIFO) dal corrispettivo della cessione di valuta. Considerando però che nelle posizioni che hanno la durata di più giorni, i broker Forex applicano il meccanismo del rollover, (chiudendo e riaprendo la posizione a fine giornata) non si verifica quasi mai il requisito di continuità di 7 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda il pagamento delle imposte dovute attraverso il modello Unico 2019, le scadenze sono:

  • il 30 giugno per il pagamento del saldo riferito al 2018 e del primo acconto per il 2019;
  • il 30 novembre per l’acconto 2020.

Risoluzione n. 102/E del 2011

Con questa risoluzione l’Agenzia ha fatto riferimento all’art. 1 comma 4 del TUF (dopo le modifiche del decreto legge nr. 141/2010) e quindi i rendimenti da trading Forex sono stati in modo specifico fatti rientrare nell’applicazione dell’art. 67 (comma 1 lettera c-quater) Tuir, quindi con assoggettamento delle plusvalenze all’imposta sostitutiva (così come previsto dall’art. 5 del d.l. 21 novembre 1997, n. 461).

Quindi è venuto meno l’aspetto del criterio di determinazione di una somma minima di riferimento per il calcolo della plusvalenza, ma questa una volta generata si sottopone a tassazione, ovvero costituisce la base imponibile. La questione a questo punto è quella della modalità di tassazione ovvero se secondo le modalità del risparmio gestito o quello dichiarativo. Del primo ‘aspetto’ se ne occupa la società di investimento, la banca oppure il broker sia per quanto riguarda la gestione patrimoniale che quella fiscale inerente.

Come vedremo tra poco per quanto riguarda il regime dichiarativo è invece il contribuente che deve compilare la dichiarazione dei redditi con inserimento appunto anche delle plusvalenze da trading forex.

Obblighi fiscali nel regime dichiarativo

E’ cura del contribuente l’onere di occuparsi della gestione burocratica riguardante la personale situazione anche sulla tassazione dei proventi da Forex (tanto per le plusvalenze che per le minusvalenze che possono essere portate in deduzione delle plusvalenze fino a un massimo di 4 esercizi consecutivi).

Quindi se nell’esercizio ci sono minusvalenze o plusvalenze si dovrà compilare il modello redditi PF (allegabile anche al 730, entro il 30 settembre), inserendo nel quadro RT (alla sezione ll-B e poi nel rigo RT41) le eventuali plusvalenze derivanti dal forex.

Quindi il contribuente presenta la dichiarazione con modello 730 entro la sua scadenza, potendo poi allegare il modello PF (con il frontespizio RT compilato). Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate unificare le due dichiarazioni. A riguardo però bisogna fare delle distinzioni a seconda che il broker sia di diritto italiano oppure estero.

Quando e come pagare

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Entriamo ora più nel particolare del pagamento che avviene tramite modello F24. A riguardo i possibili codici tributo da utilizzare :

  • codice 1100: si applica sulle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso di “partecipazioni non qualificate”;
  • codice 1242: sulle plusvalenze che derivano da redditi di capitale di fonte estera;
  • codice 2724: uso per chi applica un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze;
  • codice 4043: per la dichiarazione di imposte sul valore delle attività finanziarie, detenute all’estero da residenti in Italia;
  • codice 4047: se si riferisce al punto precedente (italiani che detengono capitali all’estero) ma per il pagamento dell’acconto della prima rata.

Le scadenze per il 2019 sono il 30 giugno oppure il 16 luglio con un aumento dello 0,40% a titolo di interesse.

Differenze tra Broker italiani oppure non italiani

broker online

I broker italiani (quindi con sede legale in Italia) possono offrire la possibilità di aderire al regime amministrato o dichiarativo (anche se il discorso burocratico e formale non cambia nel caso di regime dichiarativo). Se invece si opera con broker esteri, allora si dovrà anche compilare lo spazio per la dichiarazione di capitali all’estero (obbligo che interessa coloro che dalla somma degli importi sugli account raggiungono la soglia di almeno 10 mila euro).

In tal caso è anche necessario pagare l’imposta IVAFE. A riguardo le plusvalenze vanno dichiarate nel Quadro RW ovvero laddove c’è la dicitura “Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE”.

Approfondimenti: Broker autorizzati Consob.